Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti

Art. 13 — Promozioni a primo referendario, a consigliare e vice procuratore generale, a presidente di Sezione e procuratore generale

Le promozioni da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio del ministri. Il giudizio di promovibilita', a scelta o secondo il turno di anzianita', e' dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Le promozioni da primo referendario a Consigliere o Vice Procuratore Generale e quelle da Consigliere o Vice Procuratore Generale e Presidente di Sezione o Procuratore Generale sono disposte cui decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parete di promovibilita' dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Testo vigente dal 2 gennaio 1962

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/1978

    Questione infondata
    16 gennaio 1978

    La carriera dei magistrati della Corte dei conti ha una speciale regolamentazione che riflette la peculiare posizione di essi, rispondente alla complessa funzione di tale organo articolata in attivita` di controllo e consultive, oltre che giurisdizionali. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 7 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 13, secondo comma. della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nella parte in cui non sono stati aggiornati al sistema di progressione in carriera introdotto per i magistrati di cassazione con legge n. 831 del 1973).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 100 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1345~art13 · fonte su Normattiva