Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1981 al 9 ottobre 2010. 423 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, in deroga a quanto previsto dalla tabella n. 1, quadro II, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e' fissato in tante unita' pari al numero dei capitani mai valutati con anzianita' di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi i capitani mai valutati con anzianita' di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi. Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, i maggiori con anzianita' di servizio dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo pari o superiore a diciassette anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianita', ma comunque non inferiore al 1 gennaio 1981. Ai fini del computo delle anzianita' di servizio o di grado di cui ai commi precedenti, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni e all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subito uno spostamento in ruolo, viene considerata una anzianita' eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianita', ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti. Delle eccedenze che si formano nei gradi di maggiore e tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento. Per detto periodo transitorio i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, ove gia' valutati almeno tre volte, sono collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, nella posizione di "a disposizione" a decorrere dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-07-20;382~art3 · fonte del testo