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Le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti indicati nell'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, hanno facolta' di derogare, fino al 31 dicembre 1964, alle norme contenute in tale articolo. I lavori appaltati, concessi od affidati, avvalendosi della facolta' attribuita dal precedente comma, sono soggetti alle norme in materia di appalti e di revisione dei prezzi vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 21 giugno 1964, n. 463, nonche' alle norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 di detta legge.

Testo in vigore dal 14 agosto 1964 al 13 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-08-10;664~art1 · fonte del testo