Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1964 al 13 maggio 2000. 88 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti indicati nell'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, hanno facolta' di derogare, fino al 31 dicembre 1964, alle norme contenute in tale articolo. I lavori appaltati, concessi od affidati, avvalendosi della facolta' attribuita dal precedente comma, sono soggetti alle norme in materia di appalti e di revisione dei prezzi vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 21 giugno 1964, n. 463, nonche' alle norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 di detta legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-08-10;664~art1 · fonte del testo