Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 20 — Contributo per la creazione di nuovi stabilimenti di motori navali iniziata durante la validità della legge 4 gennaio 1968, n. 19

Alle imprese costruttrici di motori navali che abbiano iniziato durante la validita' della legge 4 gennaio 1968, n. 19, i lavori per la creazione di nuovi stabilimenti produttivi di rilevante importanza puo' essere concesso, sull'investimento ritenuto ammissibile, un contributo del 6 per cento. Il contributo suddetto e' liquidato dopo la ultimazione dei lavori e previo accertamento dell'investimento effettuato, nei modi ritenuti opportuni. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 maggio 1978, n. 231

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La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".

Testo vigente dal 21 giugno 1978

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art20 · fonte su Normattiva