Art. 20 — Contributo per la creazione di nuovi stabilimenti di motori navali iniziata durante la validità della legge 4 gennaio 1968, n. 19
Alle imprese costruttrici di motori navali che abbiano iniziato durante la validita' della legge 4 gennaio 1968, n. 19, i lavori per la creazione di nuovi stabilimenti produttivi di rilevante importanza puo' essere concesso, sull'investimento ritenuto ammissibile, un contributo del 6 per cento. Il contributo suddetto e' liquidato dopo la ultimazione dei lavori e previo accertamento dell'investimento effettuato, nei modi ritenuti opportuni. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 maggio 1978, n. 231
3La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
Testo vigente dal 21 giugno 1978
