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All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, e' aggiunto il seguente comma: "Per le unita' immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile e' determinato, fino a quando non sara' avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unita' immobiliari similari gia' censite in catasto".
Testo in vigore dal 31 maggio 1969 al 22 dicembre 2008
