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All'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, e' aggiunto il seguente comma: "Per l'accertamento dei redditi di cui al secondo comma dell'articolo 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Titolo I, Capo IV del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni".
Testo in vigore dal 31 maggio 1969 al 22 dicembre 2008
