Il personale di cui al precedente articolo, comunque in servizio all'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1968, n. 125, fruisce del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale stabilito per quello dei ruoli di cui alla tabella B della legge precitata. Detto personale, qualora provenga dai ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ha titolo a conservare il trattamento di previdenza gia' per esso operante all'atto della immissione nei ruoli di cui alle tabelle A e C della legge 23 febbraio 1968, n. 125.

Testo vigente dal 9 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-25;557~art2 · fonte su Normattiva