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Fermo restando il termine stabilito dall'art. 7 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, per la presentazione da parte delle aziende delle domande di integrazione salariale ai sensi della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono riammesse in termine le domande di integrazione salariale presentate tardivamente, entro e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-29;337~art2 · fonte del testo