Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

Art. 1 — Limiti della retribuzione lorda. Base imponibile. Aliquota contributiva

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Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui e' calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469, sono elevati, rispettivamente, a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000 annue, con effetto dal 1 gennaio 1969, e a lire 5.525.000 e a lire 13.903.500 annue, con effetto dal 1 luglio 1970. 1 Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, entro i limiti indicati nel comma precedente, si applicano i criteri di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. L'aliquota contributiva e' stabilita nella misura del 19 per cento della retribuzione imponibile ed e' ripartita fra datore di lavoro e dirigente di azienda rispettivamente in proporzione di undici quindicesimi e quattro quindicesimi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 27 marzo 1974

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1973

Il D.P.R. 27 marzo 1974 (in G.U 09/07/1975, n. 180) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, il limite minimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabilito dall'art. 1 della legge 15 marzo 1973, n. 44, e' aumentato a L. 6.630.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1973, e a L. 6.825.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1974, fermo restando il limite massimo di cui al suddetto art. 1".

Testo in vigore dal 24 luglio 1975 al 16 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1973-03-15;44~art1 · fonte su Normattiva