Art. 8 — Tabella dei coefficienti di liquidazione delle pensioni
La tabella A allegata al regolamento di esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge. I coefficienti riportati nella nuova tabella di cui al comma precedente si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle pensioni in essere a tale data a condizione che i rispettivi titolari abbiano risolto il rapporto di lavoro nella qualifica di dirigente.
Testo vigente dal 30 marzo 1973
