Le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, sono maggiorate del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977. Con effetto dal 1° gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 indicate nel precedente comma sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. Le pensioni di cui al presente articolo non sono soggette alla perequazione automatica prevista dai precedenti articoli 2 e 3.

Testo vigente dal 7 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art9 · fonte su Normattiva