Art. 9 — Rivalutazione delle pensioni tabellari
Le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, sono maggiorate del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977. Con effetto dal 1° gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 indicate nel precedente comma sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. Le pensioni di cui al presente articolo non sono soggette alla perequazione automatica prevista dai precedenti articoli 2 e 3.
Testo vigente dal 7 maggio 1976
