Le tabelle C, E, G, M, N ed S, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituite per l'anno 1985 dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge. Con la stessa decorrenza e' istituita l'allegata tabella T. Gli assegni aggiuntivi maturati a tutto il 31 dicembre 1984 per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sugli importi indicati dalle tabelle di cui al precedente comma 1 nonche' dalla tabella F, sono conglobati negli importi medesimi. Con decorrenza dal 1 gennaio 1986 le nuove tabelle C, E, F, G, M, N, S e T sono quelle allegate alla presente legge. L'assegno di maggiorazione di lire 474.000 annue, di cui al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, passa a lire 625.680 per effetto di tale conglobamento. Il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985. Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B" riportati alla fine della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il titolo anzidetto e' sostituito dal seguente: "Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E". Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera a) e' sostituito dal seguente: "Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermita' elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F, numero 8). In tali lettere B, numero 2), ed F, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, esista o meno la necessita' della continua o quasi continua degenza a letto".

Testo vigente dal 15 ottobre 1986

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 52/1990

    Questione infondata
    2 febbraio 1990

    Non sono omegenee e non comparabili le situazioni con riguardo alle quali è prevista la concessione della pensione ordinaria e di quella privilegiata ai genitori superstiti del dipendente o pensionato statali deceduti e non è, conseguentemente, irragionevole, nell'ambito di condizioni non identiche, la diversità del limite di reddito previsto per i due tipi di pensione, limite che costituisce, invero, l'unica condizione richiesta per la concessione della pensione privilegiata alla madre superstite. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656)

    Art. 3 cost. · Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656~art2 · fonte su Normattiva