All'articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi: "Il risanamento viene attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Palermo. I piani particolareggiati di esecuzione sono approvati dall'organo regionale competente ai sensi dello statuto della Regione siciliana. Il termine "piano di risanamento", ove impiegato nel corso della presente legge o della legge 30 gennaio 1962, n. 28, deve ritenersi equivalente, a tutti gli effetti, al termine "piano particolareggiato di esecuzione"".

Testo vigente dal 16 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-02;51~art1 · fonte del testo