Art. 235
[1]Termine per l'esecuzione dei piani di risanamento
[2]Art. 13, legge numero 18/1962. Per la esecuzione dei piani di risanamento e' assegnato al comune di Palermo il termine di anni sei a decorrere dall'approvazione dei singoli piani. Tale termine puo' essere prorogato, prima della scadenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per una sola volta e per non piu' di quattro anni.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva