Le Amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli Istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti di cui al precedente articolo 1 sono obbligati a mantenere in servizio e ad inquadrare nel ruolo organico di tecnici di radiologia medica il personale che alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1965, n. 1103, era adibito all'espletamento delle mansioni di tecnico di radiologia medica e che in virtu' dell'articolo 21 della precitata legge consegua il diploma di abilitazione o risulti in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.

Testo vigente dal 26 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;944~art2 · fonte del testo