E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.600 milioni, in aggiunta a quella gia' prevista dalla legge 6 agosto 1966, n. 652, per lo studio dei provvedimenti atti alla difesa della citta' di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali, con gli adempimenti di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 7 gennaio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;1013~art1 · fonte del testo