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Gli impiegati promossi alla qualifica di primo segretario o equiparata mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al precedente articolo, sono collocati nella qualifica conseguita, in soprannumero ed i relativi posti saranno riassorbiti dalle vacanze che risulteranno dopo l'espletamento dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneita' indetti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelle determinate successivamente, da qualunque altra causa. Fino al totale assorbimento dei posti in soprannumero, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico.

Testo in vigore dal 10 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;662~art2 · fonte del testo