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Gli impiegati risultati idonei nei concorsi di cui all'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto amministrativa della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, possono conseguire la nomina nel predetto ruolo per la copertura di tutti i posti vacanti. Al personale nominato in applicazione della presente legge sono riconosciuti i benefici previsti dalle precedenti norme in favore dei candidati vincitori dei concorsi riservati indicati al precedente primo comma. Le nomine decorrono, ai fini giuridici, dalla data sotto la quale sono stati nominati i vincitori dei singoli concorsi, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche a coloro che sono risultati idonei negli altri concorsi riservati indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
Testo in vigore dal 10 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
