Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La denominazione di istituto superiore di educazione fisica, di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e' attribuita esclusivamente agli istituti di cui siano stati approvati gli statuti a norma dell'articolo 28 della suddetta legge.

Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;293~art2 · fonte del testo