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La denominazione di istituto superiore di educazione fisica, di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e' attribuita esclusivamente agli istituti di cui siano stati approvati gli statuti a norma dell'articolo 28 della suddetta legge.
Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
