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Nella prima applicazione della presente legge i decreti di riconoscimento degli istituti superiori di educazione fisica gia' emessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge stessa, o che saranno emanati a seguito di domande presentate entro il 31 dicembre 1967, hanno effetto anche per i corsi tenuti nell'anno accademico in cui e' stato emanato il decreto di riconoscimento; nonche' negli anni precedenti entro il limite massimo della durata legale del corso.

Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;293~art3 · fonte del testo