Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1960 al 16 dicembre 2010. 217 parole tolte.
tolto: Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesto per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe od a segretario aggiunto, e qualifiche equiparate, nonche' per l'ammissione ai concorsi di merito distinto ed agli esami di idoneita' per la promozione a direttore di sezione od a primo segretario, e qualifiche equiparate, il servizio prestato anteriormente al 1 luglio 1956 nei soppressi gruppi B e C dagli impiegati inquadrati al 30 giugno 1956 nell'attuale carriera di appartenenza, o inquadrati dopo tale data in seguito a concorsi banditi anteriormente al 1 luglio 1956, e' valutato alle condizioni e secondo i limiti previsti rispettivamente dall'art. 2 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, e dall'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni. Le promozioni a consigliere di 2ª classe od a segretario aggiunto conferite agli impiegati di cui al primo comma sono riportate, con esclusione delle competenze arretrate, alla data di compimento dell'anzianita' complessiva indicata nell'art. 1 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, se piu' favorevole. Restano fermi i limiti di servizio minimi stabiliti dagli articoli 201, secondo comma, e 207, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-07-16;705~artunico · fonte del testo