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Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesto per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe od a segretario aggiunto, e qualifiche equiparate, nonche' per l'ammissione ai concorsi di merito distinto ed agli esami di idoneita' per la promozione a direttore di sezione od a primo segretario, e qualifiche equiparate, il servizio prestato anteriormente al 1 luglio 1956 nei soppressi gruppi B e C dagli impiegati inquadrati al 30 giugno 1956 nell'attuale carriera di appartenenza, o inquadrati dopo tale data in seguito a concorsi banditi anteriormente al 1 luglio 1956, e' valutato alle condizioni e secondo i limiti previsti rispettivamente dall'art. 2 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, e dall'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni. Le promozioni a consigliere di 2ª classe od a segretario aggiunto conferite agli impiegati di cui al primo comma sono riportate, con esclusione delle competenze arretrate, alla data di compimento dell'anzianita' complessiva indicata nell'art. 1 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, se piu' favorevole. Restano fermi i limiti di servizio minimi stabiliti dagli articoli 201, secondo comma, e 207, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo in vigore dal 22 luglio 1960 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1960-07-16;705~artunico · fonte del testo