Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei premi provvedono, con l'osservanza delle norme recate dai regolamenti comunitari di cui al precedente articolo, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, in favore delle quali il Ministro per l'agricoltura e le foreste porra' a disposizione i fondi occorrenti mediante ordinativi diretti. La priorita' nella concessione dei premi sara' data alle cooperative e alle aziende singole e associate di coltivatori diretti.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-04;592~art2 · fonte su Normattiva