Nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 5 della legge 1 agosto 1981, n. 423, e' autorizzata la spesa di lire 73 miliardi per l'anno 1984 per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'indennita' compensativa di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni, contenute nella direttiva n. 80/666 (aree svantaggiate) prorogata da ultimo per effetto della direttiva CEE n. 84/140 del Consiglio del 5 marzo 1984. L'articolo 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e' sostituito dal seguente: "Le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, potranno apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalita' indicate dalla presente legge".

Testo vigente dal 5 giugno 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 356/1985

    Questione infondata
    21 dicembre 1985

    Qualora sia imposto da una legge statale emanata in adempimento di direttive della CEE, il vincolo gravante sull'utilizzazione dei fondi può ben operare nelle materie riservate alla competenza, anche primaria, delle Province autonome di Trento e Bolzano, perché scaturisce necessariamente dalle esigenze connesse con l'osservanza dell'art. 11 Cost.. Di conseguenza, non può ritenersi illegittima la disposizione dell'art. 19, secondo comma, della legge 4 giugno 1974, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura), sostitutiva dell'art. 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la quale prevede che le Regioni, nonché le Province di Trento e Bolzano, possano "apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalità indicate dalla (stessa) legge" vincolandone in tal guisa l'impiego, in quanto detta legge è stata emanata in adempimento di direttive comunitarie, per cui si tratta di spese che lo Stato ha stanziato nel perseguire finalità da cui la Provincia non può, per parte sua, discostarsi. Del resto, la norma succitata ha modificato la soluzione in precedenza adottata appunto per abilitare Regioni e Province autonome a variare le singole destinazioni di spesa, fermo restando il solo ed inevitabile onere di non deflettere dalle finalità che l'intera legge n. 153 del 1975 si prefigge, in attuazione delle direttive della CEE. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, terzo comma; 8, nn. 7, 8, 15, 16 e 21; 16, 78 e 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, legge n. 194 del 1984, sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano sull'assunto che, anche in base al testo ora vigente, ne risulti un'illegittima limitazione della sfera di attribuzioni loro spettante, nel programmare gli interventi ed utilizzare le proprie risorse, in materia di agricoltura).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-06-04;194~art19 · fonte su Normattiva