Qualora sia imposto da una legge statale emanata in adempimento di direttive della CEE, il vincolo gravante sull'utilizzazione dei fondi può ben operare nelle materie riservate alla competenza, anche primaria, delle Province autonome di Trento e Bolzano, perché scaturisce necessariamente dalle esigenze connesse con l'osservanza dell'art. 11 Cost.. Di conseguenza, non può ritenersi illegittima la disposizione dell'art. 19, secondo comma, della legge 4 giugno 1974, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura), sostitutiva dell'art. 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la quale prevede che le Regioni, nonché le Province di Trento e Bolzano, possano "apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalità indicate dalla (stessa) legge" vincolandone in tal guisa l'impiego, in quanto detta legge è stata emanata in adempimento di direttive comunitarie, per cui si tratta di spese che lo Stato ha stanziato nel perseguire finalità da cui la Provincia non può, per parte sua, discostarsi. Del resto, la norma succitata ha modificato la soluzione in precedenza adottata appunto per abilitare Regioni e Province autonome a variare le singole destinazioni di spesa, fermo restando il solo ed inevitabile onere di non deflettere dalle finalità che l'intera legge n. 153 del 1975 si prefigge, in attuazione delle direttive della CEE. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, terzo comma; 8, nn. 7, 8, 15, 16 e 21; 16, 78 e 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, legge n. 194 del 1984, sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano sull'assunto che, anche in base al testo ora vigente, ne risulti un'illegittima limitazione della sfera di attribuzioni loro spettante, nel programmare gli interventi ed utilizzare le proprie risorse, in materia di agricoltura).
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 136 cost.