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Nei ruoli speciali transitori che saranno istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione per il personale non insegnante degli istituti di istruzione secondaria e artistica, compresi quelli dotati di amministrazione autonoma, ai fini della determinazione dei requisiti per la nomina regolare ai sensi dell'art. 1 della presente legge, si ha riguardo, per i posti non previsti dalle tabelle organiche, al numero delle classi effettivamente funzionanti o al numero degli alunni alla data del 1 maggio 1948 o anche alla data dell'assunzione in servizio antecedente al 1 maggio 1948 qualora tale riferimento sia piu' favorevole all'impiegato.

Testo in vigore dal 9 giugno 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-06-05;376~art12 · fonte del testo