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Prima del collocamento nei ruoli speciali transitori, e comunque non oltre un mese dalla presentazione della domanda di inquadramento di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione interessata, qualora riconosca l'opportunita' che personale non di ruolo di determinate categorie sia trasferito ad altra Amministrazione presso la quale possa essere meglio utilizzato, ne fa proposta alla Commissione centrale per l'avventiziato istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se la Commissione non delibera entro due mesi dalla proposta, si fara' luogo al collocamento nei ruoli transitori della Amministrazione proponente.

Testo in vigore dal 9 giugno 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-06-05;376~art6 · fonte del testo