Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1951 al 16 dicembre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Fermo il disposto dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per il collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo A e B del personale assunto nelle corrispondenti categorie di impiego non di ruolo anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sono richiesti i seguenti titoli di studio:
tolto: a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da universita' o da altri istituti di istruzione superiore, per il gruppo A;
tolto: b) il diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di istituti di istruzione professionale di terzo grado, per il gruppo B.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-06-05;376~art5 · fonte del testo