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Nel caso di nomina in ruolo speciale transitorio non corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e' attribuita la retribuzione stabilita, per la categoria di impiego nella quale avviene la nomina, dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto della anzianita' di servizio posseduta; e la differenza tra questa retribuzione e quella eventualmente superiore goduta all'atto della nomina e' conservata, a titolo di assegno personale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di retribuzione. L'importo complessivo della retribuzione e dell'assegno personale non puo' comunque superare l'importo della retribuzione spettante al sesto aumento periodico. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche quando il collocamento nei ruoli speciali transitori riguardi impiegati non di ruolo con trattamento economico diverso da quello stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. Gli impiegati collocati nei ruoli speciali transitori i quali ottengano il passaggio nel ruolo organico mediante gli esami di concorso o di idoneita', ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, qualora siano provvisti di una retribuzione che, compreso l'eventuale assegno di cui al primo comma del presente articolo, superi lo stipendio iniziale spettante per il grado conseguito, conservano a titolo di assegno personale l'eccedenza sullo stipendio predetto. L'assegno e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e viene riassorbito negli aumenti di stipendio successivi.
Testo in vigore dal 9 giugno 1951 al 16 dicembre 2010
