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I trasferimenti di personale previsti dall'art. 1, comma ultimo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 9 giugno 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-06-05;376~art9 · fonte del testo