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L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica approva la graduatoria e, in base ad essa, assegna la farmacia, secondo l'ordine di preferenza indicato dai singoli aspiranti nella dichiarazione di cui all'art. 6. In caso di mancata accettazione di una sede da parte dell'assegnatario la sede non viene assegnata ad altro concorrente.
Testo in vigore dal 3 aprile 1953 al 22 dicembre 2008
