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I vincitori del concorso che, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, non accettino la farmacia ad essi assegnata, decadono dal diritto. E' tuttavia data facolta' ai vincitori del concorso di cambiare tra loro le sedi assegnate con dichiarazione con firma autenticata che deve pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 3 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-03-21;168~art12 · fonte del testo