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L'autorizzazione ad aprire ed esercitare la farmacia viene concessa dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica ed e' subordinata all'adempimento delle prescrizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e dell'art. 1, n. 22, della legge 14 marzo 1952, n. 128.

Testo in vigore dal 3 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;168~art13 · fonte del testo