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Il bando di concorso deve indicare:

  • a)i Comuni e le localita' per ciascun Comune dove le farmacie hanno o dovranno avere la propria sede, e, quando sia applicabile il criterio della distanza, la ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza stessa, misurata in linea d'aria;
  • b)l'ammontare della tassa di concessione governativa;
  • c)l'ammontare dell'indennita' di residenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, se trattasi di farmacia rurale;
  • d)l'ammontare dell'indennita' di avviamento prevista dall'art. 110 del citato testo unico, se l'esercizio non sia di nuova istituzione;
  • e)un richiamo esplicito alle disposizioni degli articoli 110 e 112, primo e secondo comma, del testo unico anzidetto ed a quello dell'art. 1, n. 22, della legge 14 marzo 1952, n. 128, oltre le indicazioni che, caso per caso, siano ritenute utili e convenienti;
  • f)la specifica indicazione dei titoli e dei documenti richiesti per l'ammissione al concorso;
  • g)il termine entro il quale debbono essere presentati i titoli e la domanda.

Testo in vigore dal 3 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-03-21;168~art3 · fonte del testo