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Non sono ammessi a partecipare al concorso i farmacisti perseguitati politici che siano gia' titolari di una farmacia o che siano stati titolari di farmacia posteriormente alla condanna o all'assegnazione al confino di polizia o alla carcerazione, e coloro che abbiano beneficiato o comunque possano beneficiare di precedenti disposizioni legislative dirette a favorire la loro partecipazione ai concorsi per il conferimento di farmacie.

Testo in vigore dal 3 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-03-21;168~art7 · fonte del testo