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L'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti dagli articoli precedenti o dall'art. 1 della legge 11 maggio 1951, n. 367, o per inosservanza delle condizioni stabilite nel bando di concorso e' disposta dalla Commissione di cui all'art. 8. Il provvedimento e' definitivo.

Testo in vigore dal 3 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-03-21;168~art9 · fonte del testo