Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio

Art. 1 — Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale

L'articolo 14 della legge 29 maggio 1967, n. 402, e' sostituito dal seguente: "Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonche' in materia disciplinare possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione. In materia di eleggibilita' e di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo puo' proporre ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Salvo che in materia elettorale il ricorso al consiglio nazionale ha effetto sospensivo".

Testo vigente dal 23 dicembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-12-12;1216~art1 · fonte del testo