Le decisioni del consiglio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonche' in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si e' svolta la elezione contestata. La sentenza del tribunale puo' essere impugnata dallo interessato davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla notifica. Sia presso il tribunale che presso la corte d'appello il collegio giudicante e' integrato da due agenti di cambio. Per ciascun tribunale nella cui circoscrizione ha sede un ordine degli agenti di cambio e per ciascuna corte di appello, ogni biennio sono nominati, a norma dello articolo 10, n. 2 della legge 24 marzo 1958, n. 195, quattro agenti di cambio, due in qualita' di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi degli ordini aventi sede nel distretto. Il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. La sentenza puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Testo vigente dal 23 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-12-12;1216~art6 · fonte del testo