((Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonche' in materia disciplinare possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione. In materia di eleggibilita' e di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo puo' proporre ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Salvo che in materia elettorale il ricorso al consiglio nazionale ha effetto sospensivo)).

Testo vigente dal 7 gennaio 1968

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;402~art14 · fonte su Normattiva