Le decisioni del consiglio regionale in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine, con ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione. Il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata. Salvo che si tratti di materia elettorale, il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine ha effetto sospensivo. Le decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonche' in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione o dalla proclamazione, dagli interessati e dal procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine che ha emesso la decisione impugnata o si e' svolta l'elezione contestata. La decisione del tribunale puo' essere impugnata davanti alla corte d'appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale presso la corte d'appello. Sia il tribunale sia la corte d'appello sono integrati da due iscritti all'ordine, designati di volta in volta dal Consiglio nazionale fra i geologi che siano ((...)) di eta' non inferiore ai trenta anni e di incensurabile condotta, con iscrizione all'ordine da almeno cinque anni. 1 Il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato, il quale puo' farsi assistere da un avvocato. Avverso la decisione della corte d'appello e' proponibile ricorso per cassazione dall'interessato o dal procuratore generale presso la corte d'appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-1 aprile 1998, n. 83 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1998, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 6 del presente articolo, limitatamente alle parole "designati di volta in volta dal Consiglio nazionale".

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 83/1998

    Ha colpito questo articolo
    1 aprile 1998

    Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 102, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 6, comma 6, della legge 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi), nella parte in cui prevede che i due geologi, in possesso di determinati requisiti, destinati ad integrare le sezioni specializzate istituite presso il tribunale e la Corte d'appello competenti per i giudizi sulle impugnazioni delle decisioni del Consiglio dell'ordine in materia disciplinare, oltre che di iscrizioni e cancellazioni negli albi, trasferimenti ecc., siano designati di volta in volta dallo stesso Consiglio, deve essere dichiarata preliminarmente inammissibile la costituzione innanzi alla Corte costituzionale dell'Ordine regionale dei geologi del Piemonte. Non è stato infatti rispettato, dall'Ordine regionale, il termine, da considerarsi perentorio, stabilito al riguardo dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale. red.: S. Pomodoro

    Art. 6 Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-11-12;339~art6 · fonte su Normattiva