Il primo comma dell'articolo 31 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' sostituito dal seguente: "Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al primo comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta data".
Testo vigente dal 30 agosto 1962
