((Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al primo comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta data)). Per gli stessi contratti gli assicuratori, anche quando si fossero accollato il pagamento del tributo, salvo il caso che avessero assunto a loro carico ogni aumento futuro di esso, possono rivalersi verso i contraenti con le norme di cui all'articolo 17, della maggiore imposta risultante dalla differenza tra la vecchia e la nuova aliquota. La disposizione di cui al primo comma non si applica nei confronti dei contratti per i quali l'imposta sia gia' stata corrisposta una volta tanto sul premio accumulato per la durata dell'assicurazione.

Testo in vigore dal 14 settembre 1962 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art31 · fonte su Normattiva