Il personale dei ruoli delle cessate Camere di commercio ed industria il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, ha conservato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, il trattamento di quiescenza previsto dagli ordinamenti in vigore presso gli Enti di provenienza, ha facolta', nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di chiedere al Ministero dell'industria e del commercio di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato con decorrenza dalla data di inquadramento nei ruoli statali.1 Il personale che si avvale del disposto del precedente comma, nonche' quello che, ai sensi dell'art. 8, commi primo e quinto, del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, abbia gia' optato per la pensione di Stato, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento ai fini della pensione, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio ed industria ed i Consigli provinciali dell'economia ad esse succeduti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 febbraio 1953, n. 123
1La L. 24 febbraio 1953, n. 123, ha disposto (con l'articolo unico) che "La facolta' prevista dal primo comma degli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, puo' essere esercitata dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."
Testo vigente dal 9 aprile 1953
