Per il trattamento di pensione di Stato del personale assunto direttamente nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio si applicano il contributo e la ritenuta previsti dal primo e secondo comma del precedente art. 6 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il periodo decorrente dalla data di assunzione del personale di cui al precedente comma e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta del 6 per cento a carico del personale, effettuata mensilmente dal Ministero dell'industria e del commercio e il contributo del 12 per cento a carico degli Enti da conteggiarsi sugli stipendi goduti nel periodo suddetto, verranno versati allo Erario in unica soluzione.
Testo vigente dal 17 giugno 1952
