Il personale ex camerale inquadrato nei ruoli statali, e successivamente cessato dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, nonche' gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale, possono ottenere i benefici concessi dalle disposizioni previste nei precedenti articoli su presentazione al Ministero dell'industria e del commercio di apposita domanda da prodursi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.1 Le pensioni dirette e di riversibilita' avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda. I contributi per la rivalutazione dei servizi camerali e i recuperi a favore dell'Erario, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati in questo caso mediante trattenute sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 febbraio 1953, n. 123
1La L. 24 febbraio 1953, n. 123, ha disposto (con l'articolo unico) che "La facolta' prevista dal primo comma degli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, puo' essere esercitata dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."
Testo vigente dal 9 aprile 1953
