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Il personale che abbia ottenuto il riconoscimento previsto nell'art. 1 della presente legge e' obbligato al rimborso a favore dell'Erario dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Istituto agricolo coloniale italiano. Il rimborso puo' essere effettuato mediante trattenuta rateale mensile sullo stipendio per un importo non superiore al quinto ne' inferiore al decimo dello stipendio stesso.
Testo in vigore dal 15 luglio 1952 al 16 dicembre 2010
