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Il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, che, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, abbia optato per il trattamento assicurativo, ha facolta', nel termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di chiedere che siano resi nulli gli effetti della dichiarazione di opzione precedentemente fatta e di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato. In tal caso per il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza vigente per i dipendenti dello Stato, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego sino al giorno dell'inquadramento nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, si applica il secondo ed il terzo comma dell'art. 1 della presente legge. Il personale contemplato dal presente articolo ha diritto alla, libera disponibilita' delle polizze di assicurazione dopo aver rimborsato in unica soluzione allo Erario l'ammontare dei premi assicurativi pagati in proprio dall'istituto agricolo coloniale italiano e dallo Stato. L'obbligo si estende al personale che abbia gia' ottenuto il riscatto della polizza e la libera disponibilita' del corrispondente valore. In tal caso il rimborso puo' essere effettuato con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge. Il personale contemplato dal presente articolo e' inoltre tenuto a versare, con decorrenza 16 marzo 1939, la ritenuta del 6 per cento a favore del Tesoro da computarsi sugli stipendi e sugli altri assegni utili a pensione effettivamente spettanti da tale data.

Testo in vigore dal 15 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1952-06-27;773~art3 · fonte del testo