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La facolta' di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge e' estesa anche al personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano che ha fatto passaggio in altri ruoli dell'Amministrazione dell'Africa italiana. Per il riconoscimento del predetto servizio e' dovuto all'Erario il contributo di riscatto di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 1 ed il rimborso, con' le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 2, dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Istituto agricolo coloniale italiano.
Testo in vigore dal 15 luglio 1952 al 16 dicembre 2010
