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Le disposizioni previste negli articoli precedenti sono applicabili, su domanda da presentarsi dagli interessati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche al personale dell'ex Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana e successivamente cessato dal servizio con diritto a trattamento di quiescenza, nonche' agli aventi diritto a pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale. Le pensioni dirette e indirette o di riversibilita' avranno decorrenza, rispettivamente, dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda. I contributi di riscatto dei servizi pregovernativi ed i recuperi a favore dello Stato, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati, nei confronti di detto personale, mediante trattenuta sulla pensione per un ammontare pari ad un terzo della pensione stessa.

Testo in vigore dal 15 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-27;773~art5 · fonte del testo