Il primo comma dell'art. 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e' sostituito dal seguente: "Le vacanze derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dal precedente art. 7 nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al 5°". Allo stesso art. 17 e' aggiunto il seguente comma: "Alla Commissione di cui al citato decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, sono riconosciuti, con effetto dalla data della sua costituzione, poteri deliberanti".

Testo vigente dal 15 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-09;431~art10 · fonte del testo